Art. 1.
(Patto di convivenza).

      1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo XXVI è aggiunto, in fine, il seguente:

«Capo XXVI-bis
DEL PATTO DI CONVIVENZA

      Art. 1986-bis. - (Nozione). - Il patto di convivenza è il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione.

      Art. 1986-ter. - (Forma e pubblicità). - Il patto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità.
      Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trascrivere l'atto nel Registro nazionale dei patti di convivenza di cui all'articolo 1986-quater e a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni.
      Qualora il notaio che riceve o che autentica l'atto contenente le modifiche o la dichiarazione di cessazione della convivenza sia diverso da quello che ha rogato il contratto, deve anche nello stesso termine notificarlo, nelle forme idonee ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, al primo notaio. Questi lo annota a margine dell'originale da lui custodito, a norma dell'articolo 59 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

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      Art. 1986-quater. - (Registro nazionale dei patti di convivenza). - È istituito il Registro nazionale dei patti di convivenza al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del titolo I del libro sesto.
      Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere dal Registro nazionale, con il pagamento dei soli diritti di segreteria, il rilascio di un'attestazione relativa alla sussistenza di un patto di convivenza.

      Art. 1986-quinquies. - (Nullità). - Il patto di convivenza è nullo:

          1) se uno dei contraenti è vincolato da precedente matrimonio per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia stata omologata separazione consensuale;

          2) se una delle parti sia vincolata da un altro patto di convivenza trascritto;

          3) se tra i contraenti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona.

      Al notaio che riceve o che autentica un patto di convivenza nullo esclusivamente per i motivi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

      Art. 1986-sexies. - (Diritti patrimoniali). - Le parti possono stabilire nel contratto:

          1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

          2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del patto siano soggetti al regime della comunione ordinaria regolata dagli articoli 1100 e seguenti;

          3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei

 

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contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

          4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre nove anni dalla stipula del patto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile.

      In assenza di legittimari, la quota attribuibile pattiziamente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

      Art. 1986-septies. - (Diritti di assistenza). - Il patto di convivenza può prevedere che ai contraenti siano assicurati i diritti e i doveri in materia di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario. Può prevedere altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente.
      In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al primo comma sono comunque adottate dal convivente.

      Art. 1986-octies. - (Risoluzione del contratto). - Il patto di convivenza si risolve per:

          1) accordo delle parti;

          2) recesso unilaterale;

          3) matrimonio di uno dei contraenti;

          4) morte di uno dei contraenti;

          5) mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni;

          6) sopravvemuto matrimonio tra i contraenti.

 

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      La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 1986-ter.
      Nel caso di recesso unilaterale da un patto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-ter, commi secondo e terzo, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.
      Nel caso di cui al numero 3) del primo comma, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e, se l'atto è stato redatto in forma pubblica o autenticato ai sensi dell'articolo 1986-ter, secondo comma, anche al notaio che ha ricevuto o che ha autenticato il contratto, l'estratto dell'atto di matrimonio.
      Nel caso di cui al numero 4) del primo comma, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte.
      Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del patto e a trascriverla nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.
      Nel caso di cui al numero 5) del primo comma, chiunque vi abbia interesse può promuovere un giudizio di accertamento della mancanza di effettiva convivenza, anche ai fini della trascrizione della risoluzione nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza.
      Gli effetti della risoluzione si producono per le parti dalla data della stipula dell'atto pubblico o di autentica della scrittura privata contenente lo scioglimento consensuale, ovvero dalla data del matrimonio o del decesso di uno dei contraenti e, in ogni caso, dalla data della legale conoscenza da parte dell'altro contraente dell'atto di recesso.
      Nel caso di cui al numero 6) del primo comma, se il patto è stato trascritto, i contraenti devono notificare al notaio che ha redatto o che ha autenticato l'atto l'avvenuta risoluzione del contratto, ai fini degli adempimenti di cui al sesto comma.

 

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      Qualora il patto di convivenza sia stato trascritto e il notaio che ha rogato o che ha autenticato l'atto sia cessato dalle sue funzioni nel distretto, le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate all'archivio notarile distrettuale depositario dei relativi atti. Il conservatore dell'archivio provvede all'annotazione a margine dell'atto e alla trascrizione della modifica o dello scioglimento nel Registro nazionale dei patti di convivenza e all'anagrafe del comune di residenza».

      2. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-bis e seguenti,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 1986-sexies, primo comma, numero 4),».
      3. Il Governo provvede ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, un regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento del Registro nazionale informatico dei patti di convivenza istituito ai sensi dell'articolo 1986-quater del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a cura del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto dei princìpi generali in materia di pubblicità legale degli atti.